Art. 7. Contributo alle confessioni religiose 1. In ciascun comune l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria dovute, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree, e' accantonato in apposito fondo destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonche' ad interventi di manutenzione e per ampliamento, ristrutturazione, restauro, dotazione di impianti di chiese esistenti. 2. L'ordinario diocesano per la chiesa cattolica o il rappresentante di altra confessione religiosa riconosciuta e che abbia una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno al sindaco del comune le domande con i seguenti allegati: a) per le confessioni acattoliche, documento da cui risulti il riconoscimento della confessione religiosa in Italia e la rappresentanza legale; b) relazione illustrativa della natura dell'intervento da realizzare ed i tempi di realizzazione; c) progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo ed autorizzazione o concessione comunale per l'esecuzione dei lavori, quando trattasi di lavoro di restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento, consolidamenti od altri interventi interessanti beni immobiliari; d) autorizzazione della competente sovrintendenza, ove sussista il vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089; e) impegno da parte del richiedente a consentire l'accesso nell'immobile a funzionari (regionali, provinciali e comunali per le rispettive competenze) incaricati del controllo sulla esecuzione dei lavori; f) piano finanziario degli interventi; g) dichiarazione attestante altri eventuali interventi contributivi pubblici. 3. L'utilizzazione del fondo e' deliberata dal consiglio comunale entro il 30 giugno di ogni anno tenendo conto delle richieste di cui al precedente secondo comma. 4. Le previste contribuzioni hanno carattere integrativo e possono anche essere concesse ad opere che fruiscono di contributi statali o per lavori di consolidamento e, comunque, di riparazione di danni derivanti da eventi sismici e tellurici. 5. In presenza di piu' richieste, il contributo sara' erogato con criteri proporzionali alla consistenza delle confessioni richiedenti. 6. Entro la data del 31 ottobre di ogni anno, le competenti autorita' religiose trasmettono al comune una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite nell'anno precedente. 7. E' in facolta' delle competenti autorita' religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuativi dei piani urbanistici provveda alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente articolo 2.