Art. 7.
                Contributo alle confessioni religiose
 
   1.  In ciascun comune l'8 per cento delle somme riscosse per oneri
di urbanizzazione secondaria dovute, senza tener conto degli scomputi
che  i  titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per
la esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per  la
concessione  delle  relative  aree,  e' accantonato in apposito fondo
destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonche' ad
interventi  di  manutenzione  e  per  ampliamento,  ristrutturazione,
restauro, dotazione di impianti di chiese esistenti.
   2.   L'ordinario   diocesano   per   la   chiesa  cattolica  o  il
rappresentante di altra  confessione  religiosa  riconosciuta  e  che
abbia  una  presenza  organizzata nell'ambito del territorio comunale
trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno al sindaco del  comune  le
domande con i seguenti allegati:
     a)  per  le confessioni acattoliche, documento da cui risulti il
riconoscimento  della  confessione   religiosa   in   Italia   e   la
rappresentanza legale;
     b)   relazione  illustrativa  della  natura  dell'intervento  da
realizzare ed i tempi di realizzazione;
     c)  progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo ed
autorizzazione o concessione comunale per  l'esecuzione  dei  lavori,
quando trattasi di lavoro di restauro conservativo, ristrutturazione,
ampliamento, consolidamenti od  altri  interventi  interessanti  beni
immobiliari;
     d)  autorizzazione della competente sovrintendenza, ove sussista
il vincolo ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089;
     e)  impegno  da  parte  del  richiedente  a consentire l'accesso
nell'immobile a funzionari (regionali, provinciali e comunali per  le
rispettive  competenze) incaricati del controllo sulla esecuzione dei
lavori;
     f) piano finanziario degli interventi;
     g)   dichiarazione   attestante   altri   eventuali   interventi
contributivi pubblici.
   3.  L'utilizzazione del fondo e' deliberata dal consiglio comunale
entro il 30 giugno di ogni anno tenendo conto delle richieste di  cui
al precedente secondo comma.
   4. Le previste contribuzioni hanno carattere integrativo e possono
anche essere concesse ad opere che fruiscono di contributi statali  o
per  lavori  di  consolidamento  e, comunque, di riparazione di danni
derivanti da eventi sismici e tellurici.
   5.  In presenza di piu' richieste, il contributo sara' erogato con
criteri proporzionali alla consistenza delle confessioni richiedenti.
   6.  Entro  la  data  del  31  ottobre  di ogni anno, le competenti
autorita' religiose trasmettono al  comune  una  analitica  relazione
sulla utilizzazione delle somme percepite nell'anno precedente.
   7. E' in facolta' delle competenti autorita' religiose di regolare
i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso  in
cui  il  comune  stesso  o i soggetti attuativi dei piani urbanistici
provveda alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere  di  cui
al precedente articolo 2.