Art. 8. Recupero degli edifici di culto di valore artistico, starico ed archeologico 1. I comuni possono restaurare chiese ed edifici pertinenti aventi valore artistico, storico ed archeologico, di loro proprieta' ovvero da acquisire al loro patrimonio, al fine di recuperare e valorizzare detti beni per finalita' di promozione culturale e turistica. Per la realizzazione di tale finalita' la Regione interviene attraverso la concessione agli enti pubblici interessati di contributi in conto capitale fino alla copertura dell'intera spesa occorrente per l'intervento di recupero, come previsto dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51. 2. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici cattolici o delle confessioni religiose di cui al precedente articolo 1, che restaurano chiese ed edifici pertinenti di loro proprieta' aventi valore artistico, storico ed archeologico possono chiedere l'intervento finanziario regionale nella misura massima del 70 per cento della spesa prevista per il restauro.