Art. 8.
         Recupero degli edifici di culto di valore artistico,
                       starico ed archeologico
 
   1. I comuni possono restaurare chiese ed edifici pertinenti aventi
valore artistico, storico ed archeologico, di loro proprieta'  ovvero
da  acquisire al loro patrimonio, al fine di recuperare e valorizzare
detti beni per finalita' di promozione culturale e turistica. Per  la
realizzazione  di  tale finalita' la Regione interviene attraverso la
concessione agli enti pubblici interessati  di  contributi  in  conto
capitale   fino  alla  copertura  dell'intera  spesa  occorrente  per
l'intervento di recupero, come  previsto  dalla  legge  regionale  22
novembre 1982, n. 51.
   2.  Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici cattolici o delle
confessioni religiose di cui al precedente articolo 1, che restaurano
chiese  ed  edifici  pertinenti  di  loro  proprieta'  aventi  valore
artistico, storico  ed  archeologico  possono  chiedere  l'intervento
finanziario  regionale  nella  misura  massima del 70 per cento della
spesa prevista per il restauro.