Art. 9. Modalita' per fruire del finanziamento regionale 1. Per accedere al finanziamento di cui al primo comma del precedente articolo 8 i comuni devono presentare alla Giunta regionale domanda corredata da una relazione tecnico-illustrativa delle proprieta' da restaurare, dall'impegnativa di vendita del bene da parte del proprietario nel caso che questa non sia ancora di proprieta' comunale, dalla stima dei lavori da eseguire per il restauro e dalla deliberazione autorizzativa del consiglio comunale dalla quale risulti che il comune non fruisce di altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei lavori. 2. Il comune deve altresi allegare la convenzione tra il comune proprietario ed il vescovo diocesano per regolare l'uso della chiesa stessa ovvero, nel caso che la chiesa non sia piu' destinata al culto pubblico, una dichiarazione del vescovo diocesano di riduzione della chiesa ad uso profano. 3. Per accedere al finanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 8 gli enti ecclesiastici cattolici o delle confessioni religiose di cui al precedente articolo 1 presentano alla Giunta regionale, nei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, le domande corredate della relazione tecnico-illustrativa delle proprieta' da restaurare, della stima dei lavori da eseguire per il restauro e della dichiarazione dei titolari delle parrocchie o degli altri enti ecclesiastici di non fruire di altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei lavori.