IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle iniziative di produzione e distribuzione nei settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia, degli audiovisivi, nonche' di iniziative culturali, incentivando l'espansione dei consumi di qualita', garantendo la liberta' di espressione artistica e l'autonomia professionale, valorizzando le specificita' della cultura pugliese. 2. La Regione, con riferimento ai settori d'intervento di cui alla presente legge ed alle materie di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su iniziativa propria e di enti, societa' e associazioni che operano nel suo territorio, puo' patrocinare, sostenere, realizzare convegni, seminari e ricerche di rilievo almeno regionale. 3. Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto della normativa statale e saranno adeguati alle leggi statali di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.