IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle iniziative di
produzione e distribuzione nei settori della musica, della danza, del
teatro,   della   cinematografia,   degli   audiovisivi,  nonche'  di
iniziative  culturali,  incentivando  l'espansione  dei  consumi   di
qualita',   garantendo   la   liberta'  di  espressione  artistica  e
l'autonomia professionale, valorizzando le specificita' della cultura
pugliese.
   2. La Regione, con riferimento ai settori d'intervento di cui alla
presente legge ed alle materie di cui agli artt. 47 e 48  del  D.P.R.
24  luglio  1977, n. 616, su iniziativa propria e di enti, societa' e
associazioni  che  operano  nel  suo  territorio,  puo'  patrocinare,
sostenere, realizzare convegni, seminari e ricerche di rilievo almeno
regionale.
   3.  Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla presente
legge sono attuati nel rispetto della  normativa  statale  e  saranno
adeguati  alle  leggi  statali  di  riforma,  secondo quanto previsto
dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.