Art. 11. Norma finanziaria 1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap. 0813012 "Programmazione e promozione attivita' culturali e di musica, teatro e cinema (legge regionale n. 28 dell'11 magio 1990)" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 7.000.000.000, con prelievo di pari importo dal cap. 1020020 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale".