Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte mediante l'istituzione,  nella  parte  II  -  Spesa  -  del
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio finanziario 1990, del Cap.
0813012 "Programmazione e promozione attivita' culturali e di musica,
teatro  e  cinema  (legge regionale n. 28 dell'11 magio 1990)" per un
importo, in termini di competenza e cassa, di lire 7.000.000.000, con
prelievo di pari importo dal cap. 1020020 "Fondo per il finanziamento
di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale".