Art. 12. Norma finale transitoria 1. I soggetti interessati agli interventi della presente legge, in fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, presentano all'Assessorato alla cultura apposita istanza motivata. 2. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dai precedenti articoli, approva il piano di interventi per l'anno 1990, sentita la competente Commissione consiliare. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 11 maggio 1990 COLASANTO Il Governo ha osservato: 1) circa l'articolo 6, che il teatro Petruzzelli di Bari e' riconosciuto 'teatro di tradizione' ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e parimenti il teatro Politeama di Lecce ai sensi del D.M. 16 novembre 1976, ex ultimo comma dell'art. 28 della legge n. 800/1967 citata; 2) circa l'art. 7, secondo comma, che l'approvazione dello Statuto del teatro pubblico pugliese e' da effettuarsi mediante lo strumento legislativo; 3) circa la norma finanziaria di cui all'art. 11, che la Regione, in sede di assestamento del bilancio 1990, dovra' provvedere ad istituire appositi distinti capitoli di spesa in relazione sia alla diversa natura degli interventi che alla diversa tipologia dei soggetti beneficiari dei contributi regionali.