Art. 2.
                      Piano triennale regionale
 
   1.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  di cui alla presente
legge, la Giunta regionale,  entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno,
propone  all'approvazione del Consiglio regionale un piano triennale.
   2. Il Piano triennale indica:
     a) gli obiettivi e le priorita' dell'intervento regionale;
     b) i criteri di attuazione;
     c) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del
triennio nel bilancio poliennale della regione;
     d)  il  riparto  dello  stanziamento  complessivo fra le diverse
tipologie di intervento previste dalla presente legge.