Art. 2. Piano triennale regionale 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, la Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio regionale un piano triennale. 2. Il Piano triennale indica: a) gli obiettivi e le priorita' dell'intervento regionale; b) i criteri di attuazione; c) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della regione; d) il riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento previste dalla presente legge.