Art. 3.
                        Comitato degli esperti
 
   1.  E' istituito presso la regione un comitato di esperti composto
da 8 membri, di cui 2 indicati dalle monoranze con  voto  limitato  a
uno,  e  presieduto  dall'Assessore competente; svolge le funzioni di
segretario un funzionario dello stesso assessorato.
   2.  I  componenti del comitato sono eletti dal consiglio regionale
tra esperti di comprovata esperienza. Va  garantita  la  presenza  di
almeno  un  esperto  per  i  settori  della  musica, della danza, del
teatro, della cinematografia e delle arti figurative.
   3.  I  componenti  il comitato restano in carica per in triennio e
non sono immediatamente rieleggibili; ad essi saranno  corrisposti  i
compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.
   4. Il comitato definisce le linee e gli obiettivi per la redazione
del Piano triennale; esprime parere motivato sulla rilevanza e  sulla
congruita'  dei  piani,  dei  programmi, dei progetti presentati alla
regione e per gli interventi di cui ai successivi artt.  4,  5  e  6,
nonche' sulle iniziative di cui al successivo art. 9.