Art. 3. Comitato degli esperti 1. E' istituito presso la regione un comitato di esperti composto da 8 membri, di cui 2 indicati dalle monoranze con voto limitato a uno, e presieduto dall'Assessore competente; svolge le funzioni di segretario un funzionario dello stesso assessorato. 2. I componenti del comitato sono eletti dal consiglio regionale tra esperti di comprovata esperienza. Va garantita la presenza di almeno un esperto per i settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia e delle arti figurative. 3. I componenti il comitato restano in carica per in triennio e non sono immediatamente rieleggibili; ad essi saranno corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale. 4. Il comitato definisce le linee e gli obiettivi per la redazione del Piano triennale; esprime parere motivato sulla rilevanza e sulla congruita' dei piani, dei programmi, dei progetti presentati alla regione e per gli interventi di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6, nonche' sulle iniziative di cui al successivo art. 9.