Art. 4.
                         Contributi ai comuni
 
   1.  La  regione,  per  incentivare  iniziative  nei settori di cui
all'art. 1 della presente legge, puo' assegnare contributi in  favore
dei  comuni  pugliesi,  singoli  o  associati,  sulla  base  di piani
comunali annuali di attivita'.
   2. Il piano comunale deve contenere:
     a)  relazione sulle attivita' programmate e gli obiettivi che si
intendono perseguire nell'anno successivo;
     b) elenco delle iniziative che si intendono gestire direttamente
ed elenco distinto delle iniziative da gestire  in  associazioni  tra
piu' comuni;
     c) periodo di realizzazione e costo delle singole iniziative.
   3.  Il piano comunale puo' altresi' prevedere contributi in favore
di enti, societa' o associazioni pubbliche o private, senza  fini  di
lucro,  che intendano realizzare iniziative per le quali, entro il 30
giugno, abbiano presentato al comune domanda di  contributo  con  una
relazione finanziaria.
   4.  Il  piano  deve  essere  presentato  alla  regione entro il 30
settembre corredato da:
     a)  la  delibera  del Consiglio comunale con un impegno di spesa
pari almeno al 50% del  costo  complessivo  delle  iniziative  e  dei
contributi previsti;
     b)  una  relazione  analitica  sui  fondi  spesi  per  il  piano
dell'anno precedente, se realizzato col contributo finanziario  della
Regione, ovvero una relazione sulle iniziative realizzate e sostenute
direttamente.
   5.  Il  contributo  regionale  e'  determinato  per  ciascun piano
comunale avendo riguardo  ai  suoi  contenuti  e  non  puo'  comunque
superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.
   6.  La  Giunta  regionale, sentito il parere degli esperti e sulla
base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro  il  31
gennaio  di  ogni  anno,  un  provvedimento di riparto, da sottoporre
all'esame della commissione consiliare competente.