Art. 4. Contributi ai comuni 1. La regione, per incentivare iniziative nei settori di cui all'art. 1 della presente legge, puo' assegnare contributi in favore dei comuni pugliesi, singoli o associati, sulla base di piani comunali annuali di attivita'. 2. Il piano comunale deve contenere: a) relazione sulle attivita' programmate e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'anno successivo; b) elenco delle iniziative che si intendono gestire direttamente ed elenco distinto delle iniziative da gestire in associazioni tra piu' comuni; c) periodo di realizzazione e costo delle singole iniziative. 3. Il piano comunale puo' altresi' prevedere contributi in favore di enti, societa' o associazioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che intendano realizzare iniziative per le quali, entro il 30 giugno, abbiano presentato al comune domanda di contributo con una relazione finanziaria. 4. Il piano deve essere presentato alla regione entro il 30 settembre corredato da: a) la delibera del Consiglio comunale con un impegno di spesa pari almeno al 50% del costo complessivo delle iniziative e dei contributi previsti; b) una relazione analitica sui fondi spesi per il piano dell'anno precedente, se realizzato col contributo finanziario della Regione, ovvero una relazione sulle iniziative realizzate e sostenute direttamente. 5. Il contributo regionale e' determinato per ciascun piano comunale avendo riguardo ai suoi contenuti e non puo' comunque superare il 50% delle spese ritenute ammissibili. 6. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della commissione consiliare competente.