Art. 5.
                      Incentivi alla produzione
 
   1.  La  Regione  puo' incentivare la produzione nei settori di cui
alla presente legge per mezzo di:
     a) contributi;
     b) convenzioni.
   Tali  interventi possono essere deliberati per la realizzazione di
specifici progetti di particolare valore  artistico,  orientati  alla
qualificazione  professionale  degli  operatori ed alla fruizione del
pubblico.
   2.  Gli incentivi alla produzione possono essere concessi ad enti,
societa' ed associazioni, senza fini di lucro, che abbiano  sede  nel
territorio   regionale,   ivi  svolgano  prevalentemente  la  propria
attivita' e siano dotate di autonomia  organizzativa  e  riconosciute
capacita' tecnico-artistiche.
   3.  Le  domande per la concessione degli incentivi alla produzione
devono essere presentate alla Regione entro il  30  maggio  e  devono
contenere:
     a)  copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto,
regolarmente registrati;
     b)  copia  autentica del certificato di vigenza degli organi, di
riconoscimento ministeriale e di liberatoria ENPALS ove prescritti;
     c)   relazione   dettagliata   del  progetto  e  relativo  piano
finanziario riferito solo ai costi di allestimento e/o  diretti  alla
produzione, nonche' l'indicazione delle attrezzature in dotazione.
   4.  Il  contributo, eventualmente concesso, non potra' superare la
misura del 30% dei costi  considerati  ammissibili  e  potra'  essere
liquidato  solo  ad  avvenuta  realizzazione del progetto produttivo.
L'aliquota determinata a carico della regione  sara'  commisurata  al
conto  consuntivo  documentato,  ove  lo  stesso risulti inferiore al
conto preventivo.
   5.  Per  la  realizzazione  di  speciali progetti in linea con gli
obiettivi fissati dal Piano triennale, i soggetti di cui  al  secondo
comma  del  presente  articolo  possono  chiedere di stipulare con la
Regione apposita convenzione. Tale convenzione dovra' contenere:
     a) esatta definizione del programma;
     b) modalita' e tempi di produzione;
     c) criteri di erogazione ed entita' del finanziamento regionale,
che comunque  non  potra'  superare  il  75%  dei  costi  considerati
ammissibili;
     d) esclusione di qualsiasi intervento finanziario finalizzato da
parte di altri enti pubblici.
   6.  La  Giunta  regionale, sentito il parere degli esperti e sulla
base dei criteri previsti dal piano triennale, approva, entro  il  30
settembre  di  ogni  anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre
all'esame della commissione consiliare competente.