Art. 5. Incentivi alla produzione 1. La Regione puo' incentivare la produzione nei settori di cui alla presente legge per mezzo di: a) contributi; b) convenzioni. Tali interventi possono essere deliberati per la realizzazione di specifici progetti di particolare valore artistico, orientati alla qualificazione professionale degli operatori ed alla fruizione del pubblico. 2. Gli incentivi alla produzione possono essere concessi ad enti, societa' ed associazioni, senza fini di lucro, che abbiano sede nel territorio regionale, ivi svolgano prevalentemente la propria attivita' e siano dotate di autonomia organizzativa e riconosciute capacita' tecnico-artistiche. 3. Le domande per la concessione degli incentivi alla produzione devono essere presentate alla Regione entro il 30 maggio e devono contenere: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati; b) copia autentica del certificato di vigenza degli organi, di riconoscimento ministeriale e di liberatoria ENPALS ove prescritti; c) relazione dettagliata del progetto e relativo piano finanziario riferito solo ai costi di allestimento e/o diretti alla produzione, nonche' l'indicazione delle attrezzature in dotazione. 4. Il contributo, eventualmente concesso, non potra' superare la misura del 30% dei costi considerati ammissibili e potra' essere liquidato solo ad avvenuta realizzazione del progetto produttivo. L'aliquota determinata a carico della regione sara' commisurata al conto consuntivo documentato, ove lo stesso risulti inferiore al conto preventivo. 5. Per la realizzazione di speciali progetti in linea con gli obiettivi fissati dal Piano triennale, i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono chiedere di stipulare con la Regione apposita convenzione. Tale convenzione dovra' contenere: a) esatta definizione del programma; b) modalita' e tempi di produzione; c) criteri di erogazione ed entita' del finanziamento regionale, che comunque non potra' superare il 75% dei costi considerati ammissibili; d) esclusione di qualsiasi intervento finanziario finalizzato da parte di altri enti pubblici. 6. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal piano triennale, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della commissione consiliare competente.