Art. 6. Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali 1. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge riferite all'attivita' di produzione musicale, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali riconosciuti dal competente Ministero e operanti in Puglia presentano alla regione, entro il 30 maggio, piani triennali di attivita' che contengono: a) l'indicazione dei programmi e le forme di coordinamento che le diverse istituzioni intendono realizzare; b) i piani finanziari per la realizzazione degli stessi; c) le iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura musicale nella regione, secondo criteri di perequazione territoriale; d) le inziative che si intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori regione la produzione artistica pugliese; e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente. 2. La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre all'esame della commissione consiliare competente. 3. La Regione, ai fini della valorizzazione della propria tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale ed internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce ai teatri Petruzzelli di Bari, Politeama di Lecce e Giordano di Foggia il ruolo di "Centri teatrali musicali di interesse regionale".