Art. 6.
                  Teatri di tradizione e istituzioni
                      concertistico-orchestrali
 
   1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita' della presente legge
riferite all'attivita' di produzione musicale, i teatri di tradizione
e   le   istituzioni   concertistico-orchestrali   riconosciuti   dal
competente Ministero e operanti in Puglia  presentano  alla  regione,
entro il 30 maggio, piani triennali di attivita' che contengono:
     a)  l'indicazione  dei programmi e le forme di coordinamento che
le diverse istituzioni intendono realizzare;
     b) i piani finanziari per la realizzazione degli stessi;
     c)  le iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una
generale diffusione della cultura  musicale  nella  regione,  secondo
criteri di perequazione territoriale;
     d)  le  inziative  che  si  intendono  assumere per diffondere e
valorizzare fuori regione la produzione artistica pugliese;
     e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
   2.  La  Giunta  regionale, sentito il parere degli esperti e sulla
base dei criteri previsti dal Piano triennale, approva, entro  il  30
settembre  di  ogni  anno, il provvedimento di riparto, da sottoporre
all'esame della commissione consiliare competente.
   3.   La  Regione,  ai  fini  della  valorizzazione  della  propria
tradizione  artistica  e  della  diffusione  in  campo  nazionale  ed
internazionale  della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce
ai teatri Petruzzelli di Bari,  Politeama  di  Lecce  e  Giordano  di
Foggia il ruolo di "Centri teatrali musicali di interesse regionale".