Art. 7. Ente teatro pubblico pugliese 1. La Regione istituisce l'Ente regionale per la produzione, la programmazione e la promozione culturale teatrale in Puglia denominato "Teatro pubblico pugliese". 2. Entro il 31 dicembre 1990 il Consiglio regionale approvera' lo statuto e il regolamento organico e funzionale dell'Ente e, nel rispetto della normativa sulla mobilita', adottera' i relativi provvedimenti sul personale.