Art. 7.
                    Ente teatro pubblico pugliese
 
   1.  La  Regione  istituisce l'Ente regionale per la produzione, la
programmazione  e  la  promozione  culturale   teatrale   in   Puglia
denominato "Teatro pubblico pugliese".
   2.  Entro il 31 dicembre 1990 il Consiglio regionale approvera' lo
statuto e il regolamento  organico  e  funzionale  dell'Ente  e,  nel
rispetto  della  normativa  sulla  mobilita',  adottera'  i  relativi
provvedimenti sul personale.