Art. 9. Iniziative regionali 1. La Regione promuove direttamente, anche in collaborazione con amministrazioni dello Stato, la RAI, le altre Regioni, ovvero con le Universita', le amministrazioni provinciali e le Case editrici pugliesi, ovvero con soggetti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la realizzazione di progetti che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli obiettivi del Piano triennale. 2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente e con l'obiettivo di finalizzare l'attivita' formativa dei Conservatori e dei licei musicali in Puglia, la regione promuove la istituzione di un'orchestra giovanile, secondo le modalita' e i criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. 3. La Regione puo' aderire o partecipare alla costituzione di Enti o fondazioni di cui all'art. 12 C.C. che, senza scopo di lucro, abbiano finalita' nei settori di cui alla presente legge. 4. La Regione promuove la costituzione della fondazione Paolo Grassi anche al fine di sostenere e potenziare nazionalmente e internazionalmente il "Festival della Valle d'Itria". 5. La Regione puo' promuovere l'istituzione, a norma dell'art. 39 del C.C., di appositi comitati organizzatori, o, se gia' costituiti, puo' aderirvi definendo il proprio impegno finanziario, quando si presentino particolari e non ricorrenti occasioni per manifestazioni culturali di interesse regionale. 6. La Regione, inoltre, sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati, che non perseguono fini di lucro, che, disponendo di proprie dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio regionale, una funzione di diffusione, documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore di propria competenza. L'individuazione di tali soggetti avviene esclusivamente attraverso la loro inclusione nell'ambito del Piano Triennale. 7. La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari relativi ai precedenti commi, salvo quelli relativi ai precedenti commi, salvo quelli espressamente riservati al Presidente della regione dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, considerato il parere del comitato degli esperti.