Art. 9.
                         Iniziative regionali
 
   1.  La  Regione promuove direttamente, anche in collaborazione con
amministrazioni dello Stato, la RAI, le altre Regioni, ovvero con  le
Universita',  le  amministrazioni  provinciali  e  le  Case  editrici
pugliesi, ovvero con soggetti pubblici  e  privati,  associazioni  ed
istituzioni  culturali  nazionali ed internazionali, la realizzazione
di progetti  che  abbiano  particolare  rilevanza  nel  quadro  degli
obiettivi del Piano triennale.
   2.  Nell'ambito  delle iniziative di cui al comma precedente e con
l'obiettivo di finalizzare l'attivita' formativa dei  Conservatori  e
dei  licei  musicali in Puglia, la regione promuove la istituzione di
un'orchestra giovanile, secondo le modalita' e i criteri che  saranno
determinati  dalla Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare.
   3. La Regione puo' aderire o partecipare alla costituzione di Enti
o fondazioni di cui all'art. 12  C.C.  che,  senza  scopo  di  lucro,
abbiano finalita' nei settori di cui alla presente legge.
   4.  La  Regione  promuove  la  costituzione della fondazione Paolo
Grassi anche al  fine  di  sostenere  e  potenziare  nazionalmente  e
internazionalmente il "Festival della Valle d'Itria".
   5.  La Regione puo' promuovere l'istituzione, a norma dell'art. 39
del C.C., di appositi comitati organizzatori, o, se gia'  costituiti,
puo'  aderirvi  definendo  il  proprio impegno finanziario, quando si
presentino particolari e non ricorrenti occasioni per  manifestazioni
culturali di interesse regionale.
   6.  La  Regione,  inoltre,  sostiene  le  iniziative  di  soggetti
pubblici e privati, che non perseguono fini di lucro, che, disponendo
di  proprie  dotazioni  e  di  strutture organizzative di particolare
rilievo, siano in grado di svolgere, rispetto  all'intero  territorio
regionale,  una  funzione  di diffusione, documentazione, promozione,
formazione, divulgazione, conservazione e  catalogazione  scientifica
nel  settore di propria competenza. L'individuazione di tali soggetti
avviene esclusivamente attraverso la loro inclusione nell'ambito  del
Piano Triennale.
   7. La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari relativi ai
precedenti commi, salvo quelli relativi ai  precedenti  commi,  salvo
quelli  espressamente riservati al Presidente della regione dall'art.
14 del D.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,  considerato  il  parere  del
comitato degli esperti.