Art. 10.
 
   1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di
personale, locali  e  strumenti  operativi  disposti  dal  presidente
dell'assemblea.
   2.  Per  l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste,
la predisposizione di studi e relazioni, il presidente dell'assemblea
puo'  autorizzare  la  commissione  ad  avvalersi  di  collaborazioni
esterne.