Art. 10. 1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal presidente dell'assemblea. 2. Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la predisposizione di studi e relazioni, il presidente dell'assemblea puo' autorizzare la commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.