Art. 11. 1. Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e vigilanza, la commissione, previa intesa con la presidenza ell'assemblea, puo' avvalersi di funzionari dell'amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche. Tali funzionari, in numero non superiore a nove, rimangono distaccati presso la presidenza della Regione per tutto il periodo durante il quale la commissione si avvale della loro attivita'. 2. La commissione puo' anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla presidenza dell'assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate. 3. E' fatta salva in ogni caso la possibilita' della commissione di avvalersi el servizio ispettivo istituito presso la presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni.