Art. 11.
 
   1.  Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e
vigilanza,  la  commissione,  previa   intesa   con   la   presidenza
ell'assemblea,  puo'  avvalersi  di  funzionari  dell'amministrazione
regionale, in ragione dei settori di appartenenza,  delle  specifiche
competenze  e  delle  qualifiche.  Tali  funzionari,  in  numero  non
superiore a nove, rimangono distaccati  presso  la  presidenza  della
Regione  per  tutto  il  periodo  durante  il quale la commissione si
avvale della loro attivita'.
   2. La commissione puo' anche avvalersi di funzionari  statali.  In
tal caso avanza apposita richiesta alla presidenza dell'assemblea, la
quale,  ove  lo  ritenga  opportuno,  interpella  le  amministrazioni
interessate.
   3. E' fatta salva in ogni caso la possibilita'  della  commissione
di  avvalersi  el  servizio  ispettivo istituito presso la presidenza
della Regione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7,  e
successive modificazioni.