Art. 4. 1. La commissione, tramite la presidenza dell'assemblea, promuove il confronto e la collaborazione con autorita' nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalita' organizzata, nonche' della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione Sicilia. 2. La commissione tiene costantemente informata della propria attivita' la commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.