Art. 4.
 
   1.  La commissione, tramite la presidenza dell'assemblea, promuove
il  confronto  e  la  collaborazione  con  autorita'   nazionali   ed
extranazionali  in  vista  della  migliore  conoscenza  del  fenomeno
mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalita' organizzata, nonche'
della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi  per  combatterli
attraverso  interventi  legislativi  e  amministrativi  di competenza
della Regione Sicilia.
   2. La commissione  tiene  costantemente  informata  della  propria
attivita'  la commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23
marzo 1988,  n.  94,  cui  avanza  proposte  per  lo  svolgimento  di
iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.