Art. 5.
 
   1. La commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza
di  cui  alla  presente  legge di propria iniziativa, su segnalazione
delle amministrazioni o enti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  c,
nonche'  su  segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa
certa identificazione,  vagliandone  preliminarmente,  in  tal  caso,
l'attendibilita'.