Art. 5. 1. La commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, nonche' su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilita'.