Art. 6.
 
   1.  Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti  la  commissione puo',
d'intesa con la presidenza dell'assemblea:
     a) promuovere inchieste ed  ispezioni  presso  l'amministrazione
regionale,  gli  enti  locali  siciliani,  gli  enti  sottoposti alla
vigilanza della Regione;
     b)  disporre  l'audizione   di   pubblici   amministratori,   di
dipendenti  dell'amministrazione  regionale e degli altri enti di cui
alla lettera a;
     c) richiedere la presentazione di documenti ed atti  riguardanti
l'attivita'  dell'amministrazione  regionale e degli enti di cui alla
lettera a. L'amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera
a sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il
termine fissato dalla commissione stessa;
     d)  sollecitare  agli  organi  competenti  l'adozione  di   ogni
provvedimento  utile o necessario in relazione allo svolgimento delle
indagini ed al relativo esito.
   2.  Gli  organi dell'amministrazione regionale e quelli degli enti
menzionati alla lettera a del comma 1 sono tenuti a  collaborare  con
la  commissione,  ottemperando  alle  richieste  di  questa. E' fatto
obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti  degli  enti  di
cui  alla  lettera  a del comma 1 di ottemperare alle richieste della
commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione
ai fini dell'espletamento  dei  compiti  a  questa  attribuiti  dalla
presente legge.
  3.  Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di
cui alla presente legge nei confronti degli enti di cui al  comma  1,
lettera   a,   la  commissione  puo'  verificare  altresi'  la  piena
rispondenza alle finalita' pubbliche e agli  scopi  per  i  quali  e'
stata  disposta,  della utilizzazione di risorse finanziarie a carico
del bilancio della Regione, degli enti locali siciliani, e degli enti
pubblici regionali da  parte  delle  imprese  private  che  ne  siano
destinatarie  a  qualunque  titolo, particolarmente in relazione alla
esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi  alla
pubblica   amministrazione   nonche'   all'impiego  di  finanziamenti
pubblici, ivi compresi  quelli  extraregionali,  in  qualunque  forma
concessi anche a sostegno dell'attivita' d'impresa.