Art. 8. 1. I componenti della commissione parlamentare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attivita' della commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.