Art. 8.
 
   1.  I componenti della commissione parlamentare, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e  grado  addetti  all'attivita'  della
commissione  stessa  ed  ogni  altra  persona  che  collabora  con la
commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed  inchieste  o
ne  viene  a  conoscenza  per  ragioni  d'ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto su fatti,  atti  e  documenti  per  i  quali  la
commissione  stabilisce  che  non  debbano  essere divulgati anche in
relazione alle esigenze delle inchieste.