Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto regionale di cui all'art. 1 graveranno sui capitoli di nuova istituzione n. 64847, per L. 1.276.000.000 e n. 64852, per L. 2.853.000.000, del bilancio per l'esercizio finanziario 1991; detti oneri vengono finanziati mediante l'iscrizione di mutui pari a complessive L. 4.129.000.000 sul capitolo 11150 della parte entrata del bilancio corrente. 2. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui, previsti in annue L. 810.800.000 per dieci anni, graveranno sui capitoli n. 67560 e n. 67580 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma due si provvede: a) quanto ad annue L. 216.800.000 per anni dieci mediante iscrizione del contributo statale in conto interessi di cui alla legge 30 dicembre 1988, n. 556 sul capitolo di nuova istituzione n. 2912 della parte entrata del bilancio per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi; b) quanto ad annue L. 594.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento annuale e pluriennale del capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991-1993 cocnernente: "D.2.2. - turismo estivo"; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma annua di L. 906.000.000.