Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto  regionale  di
cui all'art. 1 graveranno sui capitoli di nuova istituzione n. 64847,
per  L.  1.276.000.000 e n. 64852, per L. 2.853.000.000, del bilancio
per l'esercizio finanziario  1991;  detti  oneri  vengono  finanziati
mediante  l'iscrizione  di  mutui pari a complessive L. 4.129.000.000
sul capitolo 11150 della parte entrata del bilancio corrente.
   2. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui, previsti  in  annue  L.
810.800.000  per  dieci  anni,  graveranno sui capitoli n. 67560 e n.
67580 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti  capitoli
dei futuri bilanci.
   3. Alla copertura degli oneri di cui al comma due si provvede:
     a)  quanto  ad  annue  L.  216.800.000  per  anni dieci mediante
iscrizione del contributo statale in  conto  interessi  di  cui  alla
legge  30  dicembre 1988, n. 556 sul capitolo di nuova istituzione n.
2912 della parte entrata del bilancio per il corrente esercizio e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi;
     b) quanto ad annue L. 594.000.000  mediante  riduzione  di  pari
importo  dello  stanziamento annuale e pluriennale del capitolo 67030
"Fondo globale per il  finanziamento  di  spese  di  investimento"  a
valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio annuale
1991  e pluriennale 1991-1993 cocnernente: "D.2.2. - turismo estivo";
su detto intervento risulta, quindi,  la  minor  somma  annua  di  L.
906.000.000.