Art. 3. Variazioni di bilancio 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa. (Omissis). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 5 settembre 1991 BONDAZ