Art. 3.
                       Variazioni di bilancio
 
   1.  Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario
1991  sono  apportate  le  seguenti  variazioni  sia  in  termini  di
competenza che di cassa.
   (Omissis).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 5 settembre 1991
 
                               BONDAZ