Art. 18. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 6 settembre 1991 BONDAZ