Art. 18.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma  tre
dell'art.  31  dello Statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della  regione  Valle  d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come  legge  della  regione  autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, 6 settembre 1991
 
                               BONDAZ