Art. 9. Requisiti dei componenti gli organi direttivi e di controllo dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela 1. I componenti degli organi direttivi e di controllo dei circoli degli emigrati sardi e delle federazioni devono possedere i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, quelli delle associazioni di tutela, i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere a) e c) della legge regionale n. 7 del 1991. 2. Qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento dei circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela, l'Assessore regionale del lavoro, con proprio decreto, su delibera della Giunta regionale, dispone la revoca del riconoscimento stesso.