Art. 9.
 
Requisiti  dei  componenti  gli  organi  direttivi e di controllo dei
circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela
   1. I componenti degli organi direttivi e di controllo dei  circoli
degli emigrati sardi e delle federazioni devono possedere i requisiti
di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio
1991,  n.  7, quelli delle associazioni di tutela, i requisiti di cui
all'articolo 27, terzo comma, lettere a) e c) della  legge  regionale
n. 7 del 1991.
   2.  Qualora  vengano  meno  i  requisiti per il riconoscimento dei
circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle  associazioni
di  tutela, l'Assessore regionale del lavoro, con proprio decreto, su
delibera della Giunta regionale, dispone la revoca del riconoscimento
stesso.