Art. 2.
                       Modalita' d'intervento
 
   1. I benefici di cui alla presente legge debbono riguardare, per i
soggetti di cui al precedente articolo 1:
     a)  l'innovazione  tecnologica,  gestionale  e di mercato, delle
imprese ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 3 luglio
1986, n. 23, o i cui programmi siano sostenuti dalle agenzie  per  la
ricerca e l'innovazione cui la Fi.La.S. - S.p.a. partecipa assieme ad
altri soggetti istituzionali ed economici pubblici e privati;
     b)  le  nuove  iniziative  imprenditoriali  promosse o sostenute
dalla Regione, direttamente o tramite  centri  ed  organismi  cui  la
Fi.La.S.  -  S.p.a. partecipa assieme ad altri soggetti istituzionali
ed economici pubblici e privati;
     c) le iniziative imprenditoriali ammesse ai contributi in  conto
capitale  previsti  dalle  leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 22
febbraio 1985, n. 19 e n. 20;
     d) le iniziative delle piccole  e  medie  imprese  in  sviluppo,
costituite da non oltre cinque anni;
     e)  le  iniziative  imprenditoriali  dirette  alla difesa e alla
valorizzazione dell'ambiente, al risparmio energetico e  all'utilizzo
di fonti energetiche alternative;
     f)  le  iniziative  d'impresa  finalizzate  all'adeguamento agli
"standard" europei e a collaborazioni produttive  e  di  mercato  con
altre  imprese operanti nell'ambito della Comunita' economica europea
(CEE).