Art. 2. Modalita' d'intervento 1. I benefici di cui alla presente legge debbono riguardare, per i soggetti di cui al precedente articolo 1: a) l'innovazione tecnologica, gestionale e di mercato, delle imprese ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, o i cui programmi siano sostenuti dalle agenzie per la ricerca e l'innovazione cui la Fi.La.S. - S.p.a. partecipa assieme ad altri soggetti istituzionali ed economici pubblici e privati; b) le nuove iniziative imprenditoriali promosse o sostenute dalla Regione, direttamente o tramite centri ed organismi cui la Fi.La.S. - S.p.a. partecipa assieme ad altri soggetti istituzionali ed economici pubblici e privati; c) le iniziative imprenditoriali ammesse ai contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 22 febbraio 1985, n. 19 e n. 20; d) le iniziative delle piccole e medie imprese in sviluppo, costituite da non oltre cinque anni; e) le iniziative imprenditoriali dirette alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche alternative; f) le iniziative d'impresa finalizzate all'adeguamento agli "standard" europei e a collaborazioni produttive e di mercato con altre imprese operanti nell'ambito della Comunita' economica europea (CEE).