Art. 4. P r o c e d u r e 1. Le richieste per accedere ai benefici previsti all'articolo 2 della presente legge debbono essere presentate alla Fi.La.S. - S.p.a., che provvede a corredarle di apposita relazione istruttoria, contenente anche la valutazione economico-finanziaria delle imprese richiedenti, e a sottoporle al parere del comitato di cui al successivo articolo 5. 2. Il comitato, di cui al precedente comma, esprime il richiesto parere entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione tenendo conto, in particolare, della valutazione effettuata dalla Fi.La.S. - S.p.a. sulla situazione economico- finanziaria delle imprese richiedenti. 3. La Fi.La.S. - S.p.a. delibera la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, tenendo conto del parere espresso dal comitato, indicando la quota del finanziamento posta a carico del fondo speciale di cui al precedente articolo 3, e dandone comunicazione all'assessorato regionale problemi del lavoro. 4. Il programma annuale di attivita' della Fi.La.S - S.p.a. di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, dovra' contenere anche indicazioni riguardo all'utilizzo del fondo in conformita' agli orientamenti della programmazione regionale. 5. Con la convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono determinati i tempi e le modalita' con le quali la Giunta regionale provvede all'erogazione in favore della Fi.La.S. - S.p.a. dei finanziamenti a valere sul fondo speciale previsto dal precedente art. 3.