Art. 4.
                          P r o c e d u r e
 
   1.  Le  richieste per accedere ai benefici previsti all'articolo 2
della presente  legge  debbono  essere  presentate  alla  Fi.La.S.  -
S.p.a.,  che provvede a corredarle di apposita relazione istruttoria,
contenente anche la valutazione economico-finanziaria  delle  imprese
richiedenti,  e  a  sottoporle  al  parere  del  comitato  di  cui al
successivo articolo 5.
   2. Il comitato, di cui al precedente comma, esprime  il  richiesto
parere   entro   quindici   giorni  dalla  data  di  ricezione  della
documentazione  tenendo  conto,  in  particolare,  della  valutazione
effettuata  dalla  Fi.La.S.  -  S.p.a.  sulla  situazione  economico-
finanziaria delle imprese richiedenti.
   3. La Fi.La.S. -  S.p.a.  delibera  la  concessione  dei  benefici
previsti  dalla presente legge, tenendo conto del parere espresso dal
comitato, indicando la quota del finanziamento  posta  a  carico  del
fondo   speciale   di   cui  al  precedente  articolo  3,  e  dandone
comunicazione all'assessorato regionale problemi del lavoro.
   4. Il programma annuale di attivita' della Fi.La.S - S.p.a. di cui
all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983,  n.  52,  dovra'
contenere  anche  indicazioni  riguardo  all'utilizzo  del  fondo  in
conformita' agli orientamenti della programmazione regionale.
   5. Con la convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge,
sono determinati i tempi e  le  modalita'  con  le  quali  la  Giunta
regionale  provvede  all'erogazione in favore della Fi.La.S. - S.p.a.
dei finanziamenti a valere sul fondo speciale previsto dal precedente
art. 3.