Art. 4.
 
   1. A chiusura di  ogni  esercizio  annuale,  i  conservatori  sono
tenuti  ad inviare il consuntivo dettagliato dei programmi realizzati
e delle relative spese sostenute con i fondi  erogati,  riportando  a
residui   attivi   dell'ente  assegnatario  la  parte  di  somma  non
impegnata.