la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge del 30 ottobre 1987, n. 443 convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unita' sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unita' sanitaria locale RM/4 provvedono direttamente alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale, nell'interesse e per conto delle correlative unita' sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.