la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione
e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia  con  quanto
previsto  dall'articolo  4  del decreto-legge del 30 ottobre 1987, n.
443 convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in  ordine  alla
gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le
farmacie,   per  l'erogazione  dell'assistenza  farmaceutica  di  cui
all'articolo 28 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  le  unita'
sanitarie  locali  aventi  sede  nei capoluoghi di provincia e per la
provincia  di  Roma  l'unita'  sanitaria   locale   RM/4   provvedono
direttamente  alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti
alle farmacie pubbliche e private dell'intero  rispettivo  territorio
provinciale,  nell'interesse  e  per  conto  delle correlative unita'
sanitarie  locali,  fermo  restando  l'esercizio  della  funzione  di
controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.