Art. 2.
 
   1.  La Giunta regionale in sede di riparto tra le unita' sanitarie
locali della quota a  destinazione  indistinta  del  fondo  sanitario
nazionale,  parte  corrente,  attribuita alla Regione Lazio, provvede
all'assegnazione alle unita' sanitarie locali FR/4, LT/3, RM/4,  RI/1
e  VT/3  delle  risorse  da  destinare  al  pagamento  delle farmacie
convenzionate nel territorio regionale.
   2. Le spese sostenute dalle unita' sanitarie locali succitate  per
i  pagamenti  effettuati  a  favore delle farmacie convenzionate sono
assunte, per quanto di competenza, nei bilanci delle  singole  unita'
sanitarie locali a consuntivo.