Art. 2. 1. La Giunta regionale in sede di riparto tra le unita' sanitarie locali della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario nazionale, parte corrente, attribuita alla Regione Lazio, provvede all'assegnazione alle unita' sanitarie locali FR/4, LT/3, RM/4, RI/1 e VT/3 delle risorse da destinare al pagamento delle farmacie convenzionate nel territorio regionale. 2. Le spese sostenute dalle unita' sanitarie locali succitate per i pagamenti effettuati a favore delle farmacie convenzionate sono assunte, per quanto di competenza, nei bilanci delle singole unita' sanitarie locali a consuntivo.