Art. 3.
 
   1.  Ogni farmacia consegna, con le modalita' e nei termini fissati
nel  vigente  accordo  nazionale  triennale,   approvato   ai   sensi
dell'articolo  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e
la distinta  contabile  riepilogativa  al  competente  ufficio  della
unita'  sanitaria locale avente sede nel capoluogo della provincia di
appartenenza e per quanto concerne  la  provincia  di  Roma  l'unita'
sanitaria locale RM/4.
   2.  Le  unita' sanitarie locali effettuano, sulla base di adeguati
flussi informativi sull'assistenza farmaceutica, i controlli tecnici-
professionali  tramite  i  rispettivi  servizi  farmaceutici   e   le
rilevazioni  statistiche  ed  epidemiologiche  di propria competenza,
sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio.
   3.  I  risultati  di  tali controlli e rilevazioni vanno trasmessi
trimestralmente all'assessorato regionale  alla  sanita'.  Le  unita'
sanitarie  locali  aventi  sede  nei capoluoghi di provincia e per la
provincia  di  Roma  l'unita'   sanitaria   locale   RM/4   rimettono
mensilmente all'assessorato medesimo i dati contabili.
   4.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
permanente per la sanita' con proprio atto deliberativo disciplina  i
rapporti fra le unita' sanitarie locali delegate alla liquidazione ed
al  pagamento  dei crediti spettanti alle farmacie convenzionate e le
singole  unita'  sanitarie  locali  comprese  nel  territorio   delle
rispettive   province   per  quanto  concerne  lo  svolgimento  delle
operazioni finalizzate al controllo della spesa farmaceutica.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 23 settembre 1991
 
                                GIGLI
 
  Il visto del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  13
settembre 1991.