Art. 3. 1. Ogni farmacia consegna, con le modalita' e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la distinta contabile riepilogativa al competente ufficio della unita' sanitaria locale avente sede nel capoluogo della provincia di appartenenza e per quanto concerne la provincia di Roma l'unita' sanitaria locale RM/4. 2. Le unita' sanitarie locali effettuano, sulla base di adeguati flussi informativi sull'assistenza farmaceutica, i controlli tecnici- professionali tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio. 3. I risultati di tali controlli e rilevazioni vanno trasmessi trimestralmente all'assessorato regionale alla sanita'. Le unita' sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unita' sanitaria locale RM/4 rimettono mensilmente all'assessorato medesimo i dati contabili. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanita' con proprio atto deliberativo disciplina i rapporti fra le unita' sanitarie locali delegate alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie convenzionate e le singole unita' sanitarie locali comprese nel territorio delle rispettive province per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni finalizzate al controllo della spesa farmaceutica. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 23 settembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 settembre 1991.