Art. 3. 1. La gestione dell'istituto e' affidata ad apposita societa' per azioni promossa dalla Giunta regionale che puo' prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. La Regione contribuisce alle spese di gestione con un fondo di dotazione non inferiore a lire 500 milioni per il primo anno di attivita'. Negli anni successivi il contributo viene fissato con la legge annuale di bilancio.