Art. 3.
 
   1.  La gestione dell'istituto e' affidata ad apposita societa' per
azioni  promossa  dalla  Giunta  regionale  che  puo'  prevedere   la
partecipazione  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati. La Regione
contribuisce alle spese di gestione con un  fondo  di  dotazione  non
inferiore  a  lire  500 milioni per il primo anno di attivita'. Negli
anni successivi il contributo viene fissato con la legge  annuale  di
bilancio.