Art. 4.
 
   1. Fino alla costituzione della societa' di gestione dell'istituto
le  funzioni  dello  stesso  vengono  svolte  dalla Giunta regionale,
assessorato  regionale  alla  cultura  e  realizzate  sulla  base  di
apposita  convenzione  con  il  Campus  internazionale  di  musica di
Latina. L'erogazione della somma di  cui  al  precedente  articolo  3
avviene   con   deliberazione   della  Giunta  regionale  sentita  la
competente commissione consiliare permanente per la cultura.