Art. 4. 1. Fino alla costituzione della societa' di gestione dell'istituto le funzioni dello stesso vengono svolte dalla Giunta regionale, assessorato regionale alla cultura e realizzate sulla base di apposita convenzione con il Campus internazionale di musica di Latina. L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 3 avviene con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente per la cultura.