Art. 5.
 
   1. Al finanziamento della  presente  legge  si  provvede  mediante
istituzione  di  apposito  capitolo  nel bilancio di previsione della
Regione per il 1991, n. 16212 denominato: "Finanziamento per le spese
di gestione e lo sviluppo dell'istituto per  gli  studi  musicali  di
Latina", con lo stanziamento di lire 500 milioni.
   2.  Alla  copertura  finanziaria  del  predetto  onere di lire 500
milioni per l'anno 1991 si  fara'  fronte  con  diminuzione  di  pari
importo del capitolo n. 31001 denominato: "Fondo di riserva per spese
obbligate e d'ordine".
   3.  All'onere  per gli anni successivi si provvede con le relative
leggi di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 23 settembre 1991
 
                                GIGLI
 
  Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 16
settembre 1991.