Art. 5. 1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1991, n. 16212 denominato: "Finanziamento per le spese di gestione e lo sviluppo dell'istituto per gli studi musicali di Latina", con lo stanziamento di lire 500 milioni. 2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 500 milioni per l'anno 1991 si fara' fronte con diminuzione di pari importo del capitolo n. 31001 denominato: "Fondo di riserva per spese obbligate e d'ordine". 3. All'onere per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 23 settembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 16 settembre 1991.