Art. 10. Verifica dell'efficacia degli interventi 1. La competente struttura regionale in materia di promozione turistica verifica annualmente, i risultati delle iniziative promosse dalla Regione o da essa economicamente sostenute, sul mercato nazionale ed all'estero, in relazione alle previsioni programmatiche, basandosi sui riscontrati flussi turistici attivati e dall'eco ottenuto sui mass-media, e invia la relazione alla competente commissione consiliare permanente.