Art. 10.
              Verifica dell'efficacia degli interventi
 
   1.  La  competente  struttura  regionale  in materia di promozione
turistica verifica annualmente, i risultati delle iniziative promosse
dalla  Regione  o  da  essa  economicamente  sostenute,  sul  mercato
nazionale ed all'estero, in relazione alle previsioni programmatiche,
basandosi  sui  riscontrati  flussi  turistici  attivati  e  dall'eco
ottenuto  sui  mass-media,  e  invia  la  relazione  alla  competente
commissione consiliare permanente.