Art. 11. Vigilanza - Revoca dei contributi 1. La Regione esercita la vigilanza nella materia oggetto della presente legge ed in particolare sulle iniziative ammesse a contributo. 2. Qualora a seguito di accertamenti le predette iniziative risultino non realizzate o realizzate in difformita' quanto dichiarato, la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo. 3. La revoca del contributo e' disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale ovvero il recupero delle somme stesse con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.