Art. 11.
                  Vigilanza - Revoca dei contributi
 
   1.  La  Regione  esercita la vigilanza nella materia oggetto della
presente  legge  ed  in  particolare  sulle  iniziative   ammesse   a
contributo.
   2.  Qualora  a  seguito  di  accertamenti  le  predette iniziative
risultino  non  realizzate  o  realizzate   in   difformita'   quanto
dichiarato,  la  Regione  procede  alla  revoca totale o parziale del
contributo.
   3. La revoca del contributo e' disposta  con  deliberazione  della
Giunta  regionale  e  comporta  la  restituzione  delle somme erogate
aumentate degli interessi al tasso legale ovvero  il  recupero  delle
somme  stesse  con  le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.