Art. 12. Norme transitorie 1. In fase di prima attuazione della presente legge per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Regione e per la concessione dei contributi economici, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, relative all'esercizio finanziario 1991, si prescinde dal programma di interventi di cui al precedente articolo 6. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede nei limiti degli appositi stanziamenti gia' iscritti nei capitoli n. 05001 e n. 05071 del bilancio regionale di previsione relativo all'anno 1991, nel rispetto dei criteri di priorita' fissati dal precedente articolo 7 per la concessione di contributi economici. 2. Le domande per la concessione di contributi di cui al precedente articolo 4, relative all'anno 1992, eventualmente gia' pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate con le modalita' indicate nel precedente articolo 8.