Art. 12.
                          Norme transitorie
 
   1. In fase  di  prima  attuazione  della  presente  legge  per  la
realizzazione  delle  iniziative  promosse  dalla  Regione  e  per la
concessione dei contributi economici, di cui ai precedenti articoli 3
e 4,  relative  all'esercizio  finanziario  1991,  si  prescinde  dal
programma  di  interventi  di cui al precedente articolo 6. La Giunta
regionale sentita la competente  commissione  consiliare  permanente,
provvede  nei  limiti  degli  appositi stanziamenti gia' iscritti nei
capitoli n. 05001 e n. 05071 del  bilancio  regionale  di  previsione
relativo all'anno 1991, nel rispetto dei criteri di priorita' fissati
dal precedente articolo 7 per la concessione di contributi economici.
   2.  Le  domande  per  la  concessione  di  contributi  di  cui  al
precedente articolo 4, relative  all'anno  1992,  eventualmente  gia'
pervenute  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
debbono essere ripresentate con le modalita' indicate nel  precedente
articolo 8.