Art. 2. O b i e t t i v i 1. Nell'ambito delle finalita' di cui al precedente articolo si perseguono i seguenti obiettivi: a) valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico, artistico, culturale e folkloristico esistente; b) incremento della fruibilita' turistica del territorio e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse turistico; c) diffusione di notizie e propaganda per la migliore conoscenza della realta' territoriale della Regione, nei suoi elementi di piu' spiccato interesse turistico. 2. Gli obiettivi di cui al precedente comma si perseguono, nel rispetto dei criteri e delle modalita' fissati nei successivi articoli, mediante i seguenti interventi: a) iniziative promosse dalla Regione; b) concessione di contributi economici ad enti ed associazioni pubbliche e private.