Art. 2.
                          O b i e t t i v i
 
   1.  Nell'ambito  delle  finalita' di cui al precedente articolo si
perseguono i seguenti obiettivi:
     a)  valorizzazione  del  patrimonio   ambientale,   monumentale,
storico, artistico, culturale e folkloristico esistente;
    b)  incremento  della  fruibilita' turistica del territorio e del
livello  qualitativo  e  quantitativo  dei   servizi   di   interesse
turistico;
    c)  diffusione di notizie e propaganda per la migliore conoscenza
della realta' territoriale della Regione, nei suoi elementi  di  piu'
spiccato interesse turistico.
  2.  Gli  obiettivi  di  cui  al precedente comma si perseguono, nel
rispetto  dei  criteri  e  delle  modalita'  fissati  nei  successivi
articoli, mediante i seguenti interventi:
    a) iniziative promosse dalla Regione;
    b)  concessione  di  contributi economici ad enti ed associazioni
pubbliche e private.