Art. 3.
                  Iniziative promosse dalla Regione
 
   1. Le iniziative promosse  dalla  Regione  di  cui  al  precedente
articolo 2, secondo comma, lettera a), consistono in:
     a)  effettuazione  di  studi,  indagini  e  ricerche sul mercato
turistico  nazionale  ed  internazionale,  allo  scopo  di   ottenere
elementi   ed  indicazioni  utili  per  la  redazione  dei  programmi
d'intervento promozionale;
     b)  manifestazioni  e  campagne  pubblicitarie  sui  mercati  di
origine  del  flusso  turistico,  anche  mediante la partecipazione a
fiere,  mostre  ed  esposizioni  in  Italia  ed  all'estero,   aventi
particolari riflessi nel campo turistico;
    c)  realizzazione  di  guide  turistiche,  pubblicazioni, nonche'
campagne  pubblicitarie  sulla  stampa   e   con   altri   mezzi   di
informazione;
     d)   manifestazioni   tendenti   a   promuovere  direttamente  o
indirettamente l'immagine turistica del Lazio in occasione di  eventi
sportivi,   spettacolari  ed  artistici  di  carattere  nazionale  od
internazionale che hanno luogo su territorio regionale;
     e) realizzazione di ogni  altra  attivita'  idonea  a  sostenere
l'incremento  del  flusso  turistico  verso  la Regione e la migliore
commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica laziale.
   2. Le iniziative di cui al primo comma sono attuate dalla Regione:
     a) direttamente;
     b) attraverso l'organizzazione turistica sub-regionale;
     c)  mediante  apposite  convenzioni  con  enti  ed  associazioni
pubbliche  e  private  di  comprovata  esperienza  professionale  nel
settore del turismo.
   3. La promozione  turistica  all'estero  della  regione  Lazio  e'
effettuata previa intesa con il Governo nell'ambito degli indirizzi e
degli  atti di coordinamento statali, avvalendosi dell'Ente nazionale
italiano  per  il  turismo,   ai   sensi   del   combinato   disposto
dall'articolo  4,  secondo  comma, e dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.