Art. 3. Iniziative promosse dalla Regione 1. Le iniziative promosse dalla Regione di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera a), consistono in: a) effettuazione di studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale ed internazionale, allo scopo di ottenere elementi ed indicazioni utili per la redazione dei programmi d'intervento promozionale; b) manifestazioni e campagne pubblicitarie sui mercati di origine del flusso turistico, anche mediante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia ed all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico; c) realizzazione di guide turistiche, pubblicazioni, nonche' campagne pubblicitarie sulla stampa e con altri mezzi di informazione; d) manifestazioni tendenti a promuovere direttamente o indirettamente l'immagine turistica del Lazio in occasione di eventi sportivi, spettacolari ed artistici di carattere nazionale od internazionale che hanno luogo su territorio regionale; e) realizzazione di ogni altra attivita' idonea a sostenere l'incremento del flusso turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica laziale. 2. Le iniziative di cui al primo comma sono attuate dalla Regione: a) direttamente; b) attraverso l'organizzazione turistica sub-regionale; c) mediante apposite convenzioni con enti ed associazioni pubbliche e private di comprovata esperienza professionale nel settore del turismo. 3. La promozione turistica all'estero della regione Lazio e' effettuata previa intesa con il Governo nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento statali, avvalendosi dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 4, secondo comma, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.