Art. 4. Contributi economici 1. I contributi economici per la realizzazione di iniziative di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera b), sono concessi ad enti pubblici ed in particolare ai comuni singoli o associati nonche' ad enti e ad associazioni private che abbiano sede principale o secondaria nell'ambito del territorio della Regione. 2. I suddetti contributi sono concessi agli enti pubblici nella misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed agli enti ed alle associazioni private nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.