Art. 4.
                        Contributi economici
 
   1. I contributi economici per la realizzazione  di  iniziative  di
cui  al  precedente  articolo  2,  secondo  comma,  lettera  b), sono
concessi ad enti pubblici ed  in  particolare  ai  comuni  singoli  o
associati  nonche' ad enti e ad associazioni private che abbiano sede
principale o secondaria nell'ambito del territorio della Regione.
   2. I suddetti contributi sono concessi agli  enti  pubblici  nella
misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
ed agli enti ed alle associazioni private nella misura massima del 70
per cento della spesa riconosciuta ammissibile.