Art. 5.
           Piano programmatico degli interventi all'estero
 
   1. Entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello in cui e'
prevista  la  realizzazione  delle  iniziative,  il  Presidente della
Giunta regionale su proposta dell'assessore al  turismo,  invia  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  11  marzo  1980  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il piano programmatico delle attivita'
di   promozione  e  propaganda  da  svolgersi  all'estero,  ai  sensi
dell'articolo 3, terzo comma, della presente legge,  approvato  dalla
Giunta  medesima  tenendo conto anche degli indirizzi contenuti negli
strumenti  programmatori  della   Regione   sentita   la   competente
commissione consiliare permanente.
   2.  Quelle  iniziative  che  per  loro  natura  o  per  i tempi di
attuazione non siano suscettibili di essere ricomprese nel  piano  di
cui  al presente articolo sono comunicate dal Presidente della Giunta
regionale alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  almeno  trenta
giorni prima della data prevista per la loro effettuazione.