Art. 5. Piano programmatico degli interventi all'estero 1. Entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello in cui e' prevista la realizzazione delle iniziative, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano programmatico delle attivita' di promozione e propaganda da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della presente legge, approvato dalla Giunta medesima tenendo conto anche degli indirizzi contenuti negli strumenti programmatori della Regione sentita la competente commissione consiliare permanente. 2. Quelle iniziative che per loro natura o per i tempi di attuazione non siano suscettibili di essere ricomprese nel piano di cui al presente articolo sono comunicate dal Presidente della Giunta regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro effettuazione.