Art. 6. Programmi di interventi 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il programma annuale degli interventi nel quale sono delineate le caratteristiche delle iniziative che la Regione intende svolgere, ai sensi della presente legge, direttamente o mediante convenzioni, nonche' le caratteristiche delle iniziative da ammettere a contributo, tenuto conto: a) degli obiettivi di cui al precedente articolo 2; b) degli indirizzi contenuti negli strumenti programmatori della Regione; c) delle risorse disponibili; d) del piano degli interventi all'estero di cui al precedente articolo 5 e delle eventuali modificazioni richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il programma deve inoltre indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per piu' di un anno nell'ambito del bilancio pluriennale, per attribuire continuita' all'azione promozionale. 3. Il 10 per cento dello stanziamento disponibile puo' essere destinato a fondo riserve esclusivamente per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 3 purche' le stesse non siano prevedibili o quantificabili al momento della redazione del programma, fermo restando, per le attivita' di promozione e propa- ganda da svolgersi all'estero, quanto disposto al secondo comma del precedente articolo 5. 4. Il programma di cui al presente articolo e' redatto dalla competente struttura regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative comprese nel programma medesimo. 5. La Giunta regionale, decorsi i termini previsti dall'articolo 79, secondo comma, del regolamento del Consiglio regionale, di cui alla deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 198, per l'espressione del parere della competente commissione consiliare permanente, provvede, comunque, con propria deliberazione ad approvare il programma di interventi. 6. Il programma di interventi e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. 7. Alle indicazioni del programma di intervento si conformano gli specifici provvedimenti di approvazione delle iniziative e di concessione di contributi economici. 8. Il 2 per cento dello stanziamento disponibile e' destinato alle iniziative tese a favorire la promozione per i portatori di "hand- icap".