Art. 6.
                       Programmi di interventi
 
   1.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno la Giunta regionale, su
proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione
consiliare permanente, approva il programma annuale degli  interventi
nel  quale  sono delineate le caratteristiche delle iniziative che la
Regione intende svolgere, ai sensi della presente legge, direttamente
o mediante convenzioni, nonche' le caratteristiche  delle  iniziative
da ammettere a contributo, tenuto conto:
     a) degli obiettivi di cui al precedente articolo 2;
     b) degli indirizzi contenuti negli strumenti programmatori della
Regione;
     c) delle risorse disponibili;
     d)  del  piano  degli interventi all'estero di cui al precedente
articolo 5 e delle eventuali modificazioni richieste dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  11 marzo 1980 e successive modificazioni ed
integrazioni.
   2. Il programma deve inoltre indicare quali sono le iniziative che
si intendono ripetere per piu' di un anno  nell'ambito  del  bilancio
pluriennale, per attribuire continuita' all'azione promozionale.
   3.  Il  10  per  cento  dello stanziamento disponibile puo' essere
destinato a  fondo  riserve  esclusivamente  per  l'attuazione  delle
iniziative  di  cui  al  precedente  articolo 3 purche' le stesse non
siano prevedibili o quantificabili al  momento  della  redazione  del
programma,  fermo  restando,  per le attivita' di promozione e propa-
ganda da svolgersi all'estero, quanto disposto al secondo  comma  del
precedente articolo 5.
   4.  Il  programma  di  cui  al  presente articolo e' redatto dalla
competente  struttura  regionale  entro  il  31  dicembre   dell'anno
precedente  a  quello  di realizzazione delle iniziative comprese nel
programma medesimo.
   5. La Giunta regionale, decorsi i termini  previsti  dall'articolo
79,  secondo  comma,  del regolamento del Consiglio regionale, di cui
alla  deliberazione  consiliare  16  maggio   1973,   n.   198,   per
l'espressione  del  parere  della  competente  commissione consiliare
permanente,  provvede,  comunque,  con   propria   deliberazione   ad
approvare il programma di interventi.
   6.  Il  programma  di  interventi  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della regione Lazio.
   7. Alle indicazioni del programma di intervento si conformano  gli
specifici   provvedimenti  di  approvazione  delle  iniziative  e  di
concessione di contributi economici.
   8. Il 2 per cento dello stanziamento disponibile e' destinato alle
iniziative tese a favorire la promozione per i  portatori  di  "hand-
icap".