Art. 7.
                        Criteri di priorita'
 
   1.  Ai  fini della concessione dei contributi di cui al precedente
articolo 4 la Giunta regionale deve tenere conto dei seguenti criteri
di priorita':
     a) realizzazione di iniziative atte a stimolare flussi turistici
dall'estero, dalle altre Regioni e dal territorio regionale medesimo;
     b) maggiore partecipazione finanziaria dell'ente od associazione
promotrice a copertura della spesa globale per la quale e'  richiesto
il contributo;
     c) realizzazione di iniziative da parte di enti pubblici;
     d)  svolgimento  di  attivita'  a carattere periodico rispetto a
quelle a carattere episodico, salvo  che  siano  riferite  ad  eventi
straordinari od innovativi;
     e)   realizzazione  delle  iniziative  in  aree  del  territorio
regionale meno sviluppate turisticamente;
     f)  svolgimento  di  attivita'  in  periodi  di  bassa  e  media
stagione.