Art. 7. Criteri di priorita' 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4 la Giunta regionale deve tenere conto dei seguenti criteri di priorita': a) realizzazione di iniziative atte a stimolare flussi turistici dall'estero, dalle altre Regioni e dal territorio regionale medesimo; b) maggiore partecipazione finanziaria dell'ente od associazione promotrice a copertura della spesa globale per la quale e' richiesto il contributo; c) realizzazione di iniziative da parte di enti pubblici; d) svolgimento di attivita' a carattere periodico rispetto a quelle a carattere episodico, salvo che siano riferite ad eventi straordinari od innovativi; e) realizzazione delle iniziative in aree del territorio regionale meno sviluppate turisticamente; f) svolgimento di attivita' in periodi di bassa e media stagione.