Art. 8. Modalita' di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi 1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 4, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente, devono pervenire all'assessorato regionale competente, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente articolo 6. Non sono prese in esame le domande pervenute fuori termine. 2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo dell'ente o dell'associazione privata richiedente; b) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare, con piano finanziario ed indicazione analitica della spesa prevista, da cui si evinca la misura della partecipazione finanziaria dell'ente od associazione; c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti, o si intendono richiedere contributi od agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture della Regione; d) documentazione ai sensi della legge regionale 19 marzo 1990, n. 55.