Art. 8.
              Modalita' di presentazione delle domande
                     per l'accesso ai contributi
 
   1.  Le  domande  volte  ad  ottenere  i  contributi  previsti  dal
precedente  articolo  4,  sottoscritte  dal   legale   rappresentante
dell'ente   o   dell'associazione   richiedente,   devono   pervenire
all'assessorato regionale competente, in  deroga  a  quanto  previsto
dalla  legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro trenta giorni dalla
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Lazio  del
programma  di  interventi  di  cui al precedente articolo 6. Non sono
prese in esame le domande pervenute fuori termine.
   2.   Le   domande   devono   essere   corredate   dalla   seguente
documentazione:
     a)   atto  costitutivo  dell'ente  o  dell'associazione  privata
richiedente;
     b) relazione  dettagliata  delle  iniziative  che  si  intendono
realizzare,  con  piano  finanziario  ed  indicazione analitica della
spesa prevista, da cui  si  evinca  la  misura  della  partecipazione
finanziaria dell'ente od associazione;
     c)   dichiarazione   del   legale   rappresentante  dell'ente  o
dell'associazione dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa,
siano stati  richiesti,  o  si  intendono  richiedere  contributi  od
agevolazioni  ad  altri  enti  pubblici  o  ad  altre strutture della
Regione;
     d)  documentazione ai sensi della legge regionale 19 marzo 1990,
n. 55.