Art. 9.
                     Concessione dei contributi
 
   1. La Giunta regionale, su  proposta  dell'assessore  al  turismo,
sentita   la  competente  commissione  consiliare  permanente,  entro
novanta giorni dalla pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione  Lazio  del  programma  di  interventi  di  cui al precedente
articolo 6, sulla base  delle  indicazioni  contenute  nel  programma
medesimo  e  nel  rispetto  dei  criteri  di  priorita' stabiliti dal
precedente articolo 7, con propria  motivata  deliberazione  provvede
alla individuazione delle iniziative ammesse a contributo e di quelle
escluse  nonche'  alla  determinazione  dell'entita'  dei  contributi
medesimi nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
   2. L'esito del provvedimento e' comunicato agli interessati  entro
sessanta giorni dalla sua esecutivita'.
   3.  Entro  centottanta  giorni  dalla  conclusione dell'iniziativa
ammessa a contributo i beneficiari debbono trasmettere al  competente
assessorato  regionale  una relazione sull'attivita' svolta corredata
da materiale pubblicitario che attesti il richiamo turistico ottenuto
dall'iniziativa stessa, il resoconto analitico delle spese  sostenute
e  la  documentazione  fiscale completa relativa alle singole voci di
spesa.
   4.  Entro  i  novanta  giorni  successivi  alla   consegna   della
documentazione  di  cui  al  precedente  terzo  comma,  l'assessorato
regionale  competente  provvede  all'erogazione  del  contributo  nei
limiti  del  provvedimento  di  concessione  e sulla base delle spese
effettivamente sostenute.
   5. La Giunta  regionale,  a  seguito  di  espressa  richiesta  del
destinatario  dei  contributi,  puo'  disporre  contestualmente  alla
concessione dei contributi medesimi l'erogazione di un  acconto,  non
superiore  al  25  per  cento  dell'importo  del contributo concesso,
immediatamente dopo la realizzazione  dell'iniziativa.  Nel  caso  di
iniziative  da  realizzare  da parte di enti ed associazioni private,
l'erogazione del suddetto acconto e' subordinata  alla  presentazione
di fidejussione bancaria per un importo pari alla somma da erogare.