Art. 9. Concessione dei contributi 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nel programma medesimo e nel rispetto dei criteri di priorita' stabiliti dal precedente articolo 7, con propria motivata deliberazione provvede alla individuazione delle iniziative ammesse a contributo e di quelle escluse nonche' alla determinazione dell'entita' dei contributi medesimi nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 2. L'esito del provvedimento e' comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla sua esecutivita'. 3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo i beneficiari debbono trasmettere al competente assessorato regionale una relazione sull'attivita' svolta corredata da materiale pubblicitario che attesti il richiamo turistico ottenuto dall'iniziativa stessa, il resoconto analitico delle spese sostenute e la documentazione fiscale completa relativa alle singole voci di spesa. 4. Entro i novanta giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente terzo comma, l'assessorato regionale competente provvede all'erogazione del contributo nei limiti del provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute. 5. La Giunta regionale, a seguito di espressa richiesta del destinatario dei contributi, puo' disporre contestualmente alla concessione dei contributi medesimi l'erogazione di un acconto, non superiore al 25 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa. Nel caso di iniziative da realizzare da parte di enti ed associazioni private, l'erogazione del suddetto acconto e' subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria per un importo pari alla somma da erogare.