il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:
 
                               Art.1.
         Finalita' e caratteri delle provvidenze economiche
 
   1. Il reinserimento sociale del disagiato mentale, quale obiettivo
specifico e parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo,
e'  perseguito anche attraverso l'erogazione diretta all'assistito di
provvidenze economiche al fine di stimolarne il livello di  autonomia
e di riattivarne le risorse personali.
  2.  L'erogazione  delle provvidenze economiche previste al punto 3)
lettera e) dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio  1983,  n.
49  ha  carattere  temporaneo  ed  avviene, nel rispetto del presente
regolamento, per il tempo e nelle misure  determinate  dall'andamento
del  programma  terapeutico-riabilitativo  individuale  delle persone
assistite dal Servizio dipartimentale di salute mentale, in  funzione
del  processo  di guarigione e di recupero psico-sociale del paziente
stesso.
  3. Le provvidenze economiche  di  cui  al  comma  precedente,  sono
erogate  d'intesa  con  i  comuni di residenza degli assistiti e sono
dirette  a  contribuire  a  garantire  l'alloggio,  il  vitto  e   le
necessita'  personali  nonche'  esperienze socializzanti, ricreative,
occupazionali,   culturali   e   relazionali   ed   incentivare    la
qualificazione  o  la  riqualificazione  professionale in vista di un
inserimento stabile nel lavoro.
 
                               Art. 2.
                   Tipi di provvidenze economiche
 
  1. Le provvidenze economiche di  cui  al  presente  regolamento  si
distinguono in:
     a)   assegno   provvisorio:   ha  carattere  di  urgenza  ed  e'
finalizzato a fronteggiare situazioni di  emergenza,  in  particolare
per  agevolare  l'avvio  del  processo terapeutico. Tale assegno, che
deve  essere  corrisposto  entro   cinque   giorni   dalla   proposta
dell'e'quipe  curante, e' erogato per un periodo massimo di tre mesi,
anche in un'unica soluzione, e non puo'  superare  l'importo  massimo
mensile di L. 300.000;
     b)   assegno   ordinario:   fa  parte  integrante  del  progetto
terapeutico ed e' proposto  dall'e'quipe  curante,  previa  relazione
socio-sanitaria,   nella   quale   siano   specificate  le  finalita'
terapeutiche del sostegno economico.  Alla  predetta  relazione  deve
essere  allegata la documentazione concernente lo stato di famiglia e
la situazione economica dell'assistito  e  del  nucleo  familiare  di
appartenenza.  L'assegno  ordinario  e' corrisposto per un periodo da
quattro  mesi  ad  un  anno  ed  e'  rinnovabile.  L'importo  mensile
dell'assegno  va  da  un  minimo  di  L.  400.000 ad un massimo di L.
800.000 e deve essere commisurato al livello di reddito  personale  e
familiare;
     c)  assegno  di  destituzionalizzazione  o  di reinserimento: fa
parte   del   progetto   terapeutico   di    reinserimento    o    di
deistituzionalizzazione proposto dall'e'quipe curante nei casi in cui
l'utente  non  disponga  di  un  valido supporto familiare. L'assegno
predetto e' diretto a sostenere le spese relative all'inserimento  in
strutture   assistenziali   alloggiative  (case  famiglia,  comunita'
alloggio, centro di ospitalita' protratta e simili) anche autogestite
dai  pazienti,  ubicate  nel  territorio  anche  di  diversa   unita'
sanitaria  locale.  L'assegno corrisposto per la durata massima di un
anno, e' rinnovabile e va da un minimo di L. 1.000.000 ad un  massimo
di  L.  1.500.000  mensili  e  deve  essere  commisurato  al  reddito
personale dell'assistito.
   2. Gli assegni di cui alla lettera c)  del  precedente  comma,  in
particolari situazioni connesse al livello di autonomia del paziente,
nel  contesto  del  progetto  terapeutico,  su proposta documentata e
motivata  dall'e'quipe  curante,  possono   essere   corrisposti   ad
organismi  pubblici o privati ovvero a singoli privati per assicurare
al paziente  medesimo  l'ospitalita'  nonche'  la  partecipazione  ad
attivita'   risocializzanti   anche  in  funzione  del  reinserimento
lavorativo.
  3. La valutazione sulla rispondenza  dei  servizi  e  strutture  da
utilizzare  a norma del comma precedente per le finalita' dei singoli
progetti  terapeutici  e'  espressa  dalla  commissione,  di  cui  al
successivo   articolo  8,  sulla  base  degli  accertamenti  esperiti
dall'e'quipe  curante,  espressamente  evidenziati  nella   relazione
presentata ai fini della concessione dell'intervento economico.