il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge: Art.1. Finalita' e caratteri delle provvidenze economiche 1. Il reinserimento sociale del disagiato mentale, quale obiettivo specifico e parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo, e' perseguito anche attraverso l'erogazione diretta all'assistito di provvidenze economiche al fine di stimolarne il livello di autonomia e di riattivarne le risorse personali. 2. L'erogazione delle provvidenze economiche previste al punto 3) lettera e) dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 ha carattere temporaneo ed avviene, nel rispetto del presente regolamento, per il tempo e nelle misure determinate dall'andamento del programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal Servizio dipartimentale di salute mentale, in funzione del processo di guarigione e di recupero psico-sociale del paziente stesso. 3. Le provvidenze economiche di cui al comma precedente, sono erogate d'intesa con i comuni di residenza degli assistiti e sono dirette a contribuire a garantire l'alloggio, il vitto e le necessita' personali nonche' esperienze socializzanti, ricreative, occupazionali, culturali e relazionali ed incentivare la qualificazione o la riqualificazione professionale in vista di un inserimento stabile nel lavoro. Art. 2. Tipi di provvidenze economiche 1. Le provvidenze economiche di cui al presente regolamento si distinguono in: a) assegno provvisorio: ha carattere di urgenza ed e' finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza, in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, che deve essere corrisposto entro cinque giorni dalla proposta dell'e'quipe curante, e' erogato per un periodo massimo di tre mesi, anche in un'unica soluzione, e non puo' superare l'importo massimo mensile di L. 300.000; b) assegno ordinario: fa parte integrante del progetto terapeutico ed e' proposto dall'e'quipe curante, previa relazione socio-sanitaria, nella quale siano specificate le finalita' terapeutiche del sostegno economico. Alla predetta relazione deve essere allegata la documentazione concernente lo stato di famiglia e la situazione economica dell'assistito e del nucleo familiare di appartenenza. L'assegno ordinario e' corrisposto per un periodo da quattro mesi ad un anno ed e' rinnovabile. L'importo mensile dell'assegno va da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 800.000 e deve essere commisurato al livello di reddito personale e familiare; c) assegno di destituzionalizzazione o di reinserimento: fa parte del progetto terapeutico di reinserimento o di deistituzionalizzazione proposto dall'e'quipe curante nei casi in cui l'utente non disponga di un valido supporto familiare. L'assegno predetto e' diretto a sostenere le spese relative all'inserimento in strutture assistenziali alloggiative (case famiglia, comunita' alloggio, centro di ospitalita' protratta e simili) anche autogestite dai pazienti, ubicate nel territorio anche di diversa unita' sanitaria locale. L'assegno corrisposto per la durata massima di un anno, e' rinnovabile e va da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 1.500.000 mensili e deve essere commisurato al reddito personale dell'assistito. 2. Gli assegni di cui alla lettera c) del precedente comma, in particolari situazioni connesse al livello di autonomia del paziente, nel contesto del progetto terapeutico, su proposta documentata e motivata dall'e'quipe curante, possono essere corrisposti ad organismi pubblici o privati ovvero a singoli privati per assicurare al paziente medesimo l'ospitalita' nonche' la partecipazione ad attivita' risocializzanti anche in funzione del reinserimento lavorativo. 3. La valutazione sulla rispondenza dei servizi e strutture da utilizzare a norma del comma precedente per le finalita' dei singoli progetti terapeutici e' espressa dalla commissione, di cui al successivo articolo 8, sulla base degli accertamenti esperiti dall'e'quipe curante, espressamente evidenziati nella relazione presentata ai fini della concessione dell'intervento economico.