Art. 3. Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche 1. L'e'quipe del Servizio dipartimentale di salute mentale che ha in cura il paziente formula la proposta di concessione dell'intervento economico con motivata relazione. 2. La proposta di cui al comma precedente e' sottoposta all'esame della commissione di cui al successivo articolo 8 per la prescritta autorizzazione. 3. Gli interventi economici sono erogati dall'unita' sanitaria lo- cale a mezzo di funzionario delegato a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58. 4. Il funzionario delegato provvede a rendere il conto delle somme erogate con cadenza trimestrale. 5. Gli assegni provvisori di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 2 sono corrisposti, su proposta dell'e'quipe curante, direttamente dal funzionario delegato dell'unita' sanitaria locale, il quale provvede altresi' a darne immediata comunicazione alla commissione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.