Art. 3.
       Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche
 
   1.  L'e'quipe del Servizio dipartimentale di salute mentale che ha
in  cura   il   paziente   formula   la   proposta   di   concessione
dell'intervento economico con motivata relazione.
   2.  La proposta di cui al comma precedente e' sottoposta all'esame
della commissione di cui al successivo articolo 8 per  la  prescritta
autorizzazione.
   3. Gli interventi economici sono erogati dall'unita' sanitaria lo-
cale  a  mezzo di funzionario delegato a norma degli articoli 37 e 38
della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.
   4. Il funzionario delegato provvede a rendere il conto delle somme
erogate con cadenza trimestrale.
   5.  Gli  assegni provvisori di cui alla lettera a) del primo comma
del precedente articolo 2 sono corrisposti, su proposta  dell'e'quipe
curante,  direttamente dal funzionario delegato dell'unita' sanitaria
locale, il quale provvede altresi' a  darne  immediata  comunicazione
alla commissione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.