Art. 4. Vigilanza - Sospensione delle provvidenze economiche 1. L'e'quipe curante vigila sulla corretta utilizzazione degli interventi economici in relazione alle finilita' per cui sono stati concessi. 2. La commissione di cui al successivo articolo 8 puo' disporre la sospensione degli interventi economici individuati all'articolo 2 del presente regolamento, su proposta dell'e'quipe curante, con riferimento, in particolare, all'andamento del processo terapeutico. 3. L'erogazione dell'assegno e' sospesa o ridotta in caso di ricovero superiore a trenta giorni in strutture pubbliche o convenzionate del Servizio sanitario nazionale.