Art. 4.
        Vigilanza - Sospensione delle provvidenze economiche
 
   1.  L'e'quipe  curante  vigila  sulla corretta utilizzazione degli
interventi economici in relazione alle finilita' per cui  sono  stati
concessi.
   2. La commissione di cui al successivo articolo 8 puo' disporre la
sospensione degli interventi economici individuati all'articolo 2 del
presente   regolamento,   su   proposta   dell'e'quipe  curante,  con
riferimento, in particolare, all'andamento del processo terapeutico.
   3. L'erogazione dell'assegno e'  sospesa  o  ridotta  in  caso  di
ricovero   superiore   a  trenta  giorni  in  strutture  pubbliche  o
convenzionate del Servizio sanitario nazionale.