Art. 5. Individuazione dei redditi minimi personali e familiari per la concessione delle provvidenze economiche 1. Gli assegni provvisori possono essere concessi indipendentemente dal reddito dell'assistito e del suo nucleo familiare. 2. Gli assegni ordinari e gli assegni di deistituzionalizzazione o di reinserimento possono essere erogati: a) agli assistiti privi di nucleo familiare con ultimo reddito imponibile dichiarato non superiore a lire sedici milioni; b) agli assistiti con nucleo familiare di due persone, compreso l'assistito stesso, con ultimo reddito familiare imponibile dichiarato non superiore a lire venti milioni; c) agli assistiti con nucleo familiare superiore a due persone con ultimo reddito familiare imponibile dichiarato non superiore a quello indicato alla lettera b) aumentato di lire un milione per ogni appartenente in piu' al nucleo familiare. 3. Non concorre alla determinazione del reddito di cui al precedente comma l'unita' immobiliare di proprieta' dell'assistito se costituente l'unica unita' immobiliare posseduta. 4. I limiti di reddito di cui ai commi precedenti possono essere superati dalla commissione di cui al successivo articolo 8 in sede di autorizzazione dell'intervento economico, su motivata proposta dell'e'quipe curante, in casi di riconosciuta gravita' della situazione personale e sociale dell'assistito.