Art. 5.
       Individuazione dei redditi minimi personali e familiari
           per la concessione delle provvidenze economiche
 
   1.   Gli    assegni    provvisori    possono    essere    concessi
indipendentemente   dal  reddito  dell'assistito  e  del  suo  nucleo
familiare.
   2. Gli assegni ordinari e gli assegni di deistituzionalizzazione o
di reinserimento possono essere erogati:
     a) agli assistiti privi di nucleo familiare con  ultimo  reddito
imponibile dichiarato non superiore a lire sedici milioni;
     b)  agli assistiti con nucleo familiare di due persone, compreso
l'assistito  stesso,  con   ultimo   reddito   familiare   imponibile
dichiarato non superiore a lire venti milioni;
     c)  agli  assistiti con nucleo familiare superiore a due persone
con ultimo reddito familiare imponibile dichiarato  non  superiore  a
quello indicato alla lettera b) aumentato di lire un milione per ogni
appartenente in piu' al nucleo familiare.
   3.  Non  concorre  alla  determinazione  del  reddito  di  cui  al
precedente comma l'unita' immobiliare di proprieta' dell'assistito se
costituente l'unica unita' immobiliare posseduta.
  4. I limiti di reddito di cui ai commi  precedenti  possono  essere
superati dalla commissione di cui al successivo articolo 8 in sede di
autorizzazione   dell'intervento   economico,  su  motivata  proposta
dell'e'quipe  curante,  in  casi  di  riconosciuta   gravita'   della
situazione personale e sociale dell'assistito.