Art. 6. Aggiornamento degli importi delle provvidenze economiche 1. La Giunta regionale provvede annualmente con propria deliberazione all'aggiornamento degli importi minimi e massimi delle provvidenze economiche di cui al precedente articolo 2 nonche' dei limiti di reddito massimo di cui all'articolo 5, sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, del costo della vita.