Art. 6.
      Aggiornamento degli importi delle provvidenze economiche
 
  1.   La   Giunta   regionale   provvede   annualmente  con  propria
deliberazione all'aggiornamento degli importi minimi e massimi  delle
provvidenze  economiche  di  cui al precedente articolo 2 nonche' dei
limiti di reddito massimo di cui all'articolo  5,  sulla  base  delle
variazioni, accertate dall'ISTAT, del costo della vita.