Art. 7.
    Integrazione degli interventi del servizio dipartimentale di
   salute mentale con quelli dei servizi sociali degli enti locali
 
   1. Le provvidenze economiche di cui al presente regolamento devono
essere integrate con le attivita' e gli interventi svolti dai servizi
sociali  degli  enti  locali  ai  fini  dell'inserimento dei soggetti
assistiti dal servizio dipartimentale di salute mentale  nei  servizi
organizzati  dagli enti locali stessi ed in vista del loro graduale e
progressivo  reinserimento  sociale,  con   particolare   riferimento
all'assistenza  domiciliare, all'assistenza alloggiativa, alle mense,
ai centri o polivalenti o ricreativi, ai soggiorni di  vacanza,  alle
attivita' sportive, culturali, formative e di inserimento lavorativo.