Art. 7. Integrazione degli interventi del servizio dipartimentale di salute mentale con quelli dei servizi sociali degli enti locali 1. Le provvidenze economiche di cui al presente regolamento devono essere integrate con le attivita' e gli interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali ai fini dell'inserimento dei soggetti assistiti dal servizio dipartimentale di salute mentale nei servizi organizzati dagli enti locali stessi ed in vista del loro graduale e progressivo reinserimento sociale, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, all'assistenza alloggiativa, alle mense, ai centri o polivalenti o ricreativi, ai soggiorni di vacanza, alle attivita' sportive, culturali, formative e di inserimento lavorativo.