Art. 8.
               Programma degli interventi. Commissione
         per gli interventi economici e di risocializzazione
 
   1.   Presso   ogni   unita'  sanitaria  locale  e'  costituita  la
commissione per gli interventi economici  e  di  risocializzazione  a
favore degli assistiti del servizio dipartimentale di salute mentale.
Tale  commissione  e'  presieduta  dal  responsabile  del  servizio e
composta da tre operatori del servizio  stesso,  di  cui  almeno  uno
assistente  sociale  nonche'  da  due  operatori  -  prioritariamente
assistenti sociali - del comune (ovvero della circoscrizione o  delle
circoscrizioni)  sede  dell'unita'  sanitaria  locale. Le funzioni di
segretario  della  commissione  sono   svolte   da   un   funzionario
amministrativo dell'unita' sanitaria locale.
   2. La commissione svolge i seguenti compiti:
     a) propone il piano annuale degli interventi, indicando la spesa
annua  complessiva  prevedibile  per  l'erogazione  delle provvidenze
economiche;
     b) predispone una relazione in ordine agli interventi effettuati
nel corso dell'anno precedente;
     c) formula proposte e  individua  soluzioni  operative  ai  fini
dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi sociali;
     d)  esamina  ed  approva  le  proposte  formulate  dalle singole
e'quipes curanti;
     e)  autorizza  l'erogazione  degli   assegni   ordinari   e   di
deistituzionalizzazione   o   di  reinserimento  sociale  di  cui  al
precedente articolo 2 e prende  atto  dell'erogazione  degli  assegni
provvisori.
   3.  La commissione si riunisce di regola una volta al mese ed ogni
qualvolta ne ravveda la necessita'.
   4. La commissione di cui al presente articolo, ai fini  dell'esame
e  dell'approvazione degli interventi da effettuare su proposta delle
e'quipes curanti, ivi compresa l'erogazione o  la  sospensione  degli
interventi  economici,  e'  integrata,  di  volta  in  volta,  da  un
operatore - prioritariamente da un assistente sociale - del comune (o
della circoscrizione) di residenza dell'assistito.
   5. La proposta di piano annuale di cui alla lettera a) del comma 2
del presente articolo e' trasmessa entro il  30  settembre  dell'anno
precedente  a  quello  di riferimento dalla unita' sanitaria locale a
tutti i comuni compresi nel proprio territorio per la formulazione di
eventuali osservazioni.
   6.  L'unita'  sanitaria  locale  entro  il  30  novembre recepisce
eventuali osservazioni formulate dai  comuni  e  trasmette  il  piano
definitivo  ai comuni stessi nonche' alla Regione per i provvedimenti
di rispettiva competenza.