Art. 8. Programma degli interventi. Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione 1. Presso ogni unita' sanitaria locale e' costituita la commissione per gli interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del servizio dipartimentale di salute mentale. Tale commissione e' presieduta dal responsabile del servizio e composta da tre operatori del servizio stesso, di cui almeno uno assistente sociale nonche' da due operatori - prioritariamente assistenti sociali - del comune (ovvero della circoscrizione o delle circoscrizioni) sede dell'unita' sanitaria locale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo dell'unita' sanitaria locale. 2. La commissione svolge i seguenti compiti: a) propone il piano annuale degli interventi, indicando la spesa annua complessiva prevedibile per l'erogazione delle provvidenze economiche; b) predispone una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente; c) formula proposte e individua soluzioni operative ai fini dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi sociali; d) esamina ed approva le proposte formulate dalle singole e'quipes curanti; e) autorizza l'erogazione degli assegni ordinari e di deistituzionalizzazione o di reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 e prende atto dell'erogazione degli assegni provvisori. 3. La commissione si riunisce di regola una volta al mese ed ogni qualvolta ne ravveda la necessita'. 4. La commissione di cui al presente articolo, ai fini dell'esame e dell'approvazione degli interventi da effettuare su proposta delle e'quipes curanti, ivi compresa l'erogazione o la sospensione degli interventi economici, e' integrata, di volta in volta, da un operatore - prioritariamente da un assistente sociale - del comune (o della circoscrizione) di residenza dell'assistito. 5. La proposta di piano annuale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e' trasmessa entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento dalla unita' sanitaria locale a tutti i comuni compresi nel proprio territorio per la formulazione di eventuali osservazioni. 6. L'unita' sanitaria locale entro il 30 novembre recepisce eventuali osservazioni formulate dai comuni e trasmette il piano definitivo ai comuni stessi nonche' alla Regione per i provvedimenti di rispettiva competenza.